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L'attuale disciplina in materia di prostituzione ha la sua base nella legge Merlin (20 febbraio 1958 n. 75), quella che più da vicino si occupa del fenomeno della prostituzione in senso stretto. Molto sinteticamente, la normativa può essere così riassunta:

• L'esercizio individuale della prostituzione non è reato.

Sono oggetto di reato le seguenti attività:

• L'esercizio di case di prostituzione (case chiuse o di tolleranza).

• Per chiunque sia proprietario o gerente di case mobiliate, alberghi, locali aperti al pubblico, ecc.: tollerare, all'interno di questi, la presenza di persone che si prostituiscono.

• Reclutare persone al fine di farle prostituire o comunque agevolare tale attività.

• Indurre alla prostituzione altre persone.

• Indurre una persona ad emigrare per scopi di prostituzione.

• Favorire l'immigrazione di persone per scopi di prostituzione, anche in connessione con organizzazioni nazionali od estere.

• Favorire e sfruttare la prostituzione altrui (trarre un guadagno dall'altrui prostituzione).

Sono diverse le proposte di legge presentate, ancora da discutere, che mirano a modificare questo quadro. Alcune di queste, tra quelle vicine all'area di governo attuale, mirano alla proibizione della prostituzione all'aperto: propongono la possibilità di esercizio di tale attività in appartamenti e ad una massimo di due persone per ogni appartamento; ai condomini sarebbe affidata la possibilità di scegliere se gli appartamenti del condominio possano, oppure no, essere destinati ad attività diprostituzione.

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