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La drammaticità del fenomeno riguardante la tratta di esseri umani, imponente per le sofferenze inferte alle vittime e per i livelli elevatissimi di guadagno raggiunti dalle organizzazioni criminali mondiali, ha imposto un modo nuovo di approcciare il problema: porre l'accento sull'aiuto alla vittima, fornendole una reale opportunità di inserimento sociale e lavorativo.

Tale nuovo approccio risiede nella concessione di un “permesso di soggiorno per protezione sociale”, come previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 286/98 dell'Immigrazione; l'articolo è stato mantenuto immodificato nella nuova legge sulla immigrazione (meglio nota come Bossi/Fini).

Il permesso di soggiorno è finalizzato a spezzare il legame innaturale che lega le vittime ai persecutori e permette di intraprendere un percorso di inserimento sociale duraturo e definitivo. E' quindi decisamente superato in questa norma il concetto di un permesso temporaneo concesso per i soli tempi utili alla collaborazione in un processo, per una testimonianza.

La caratteristica essenziale di questo articolo di legge è la previsione di un doppio percorso per l'ottenimento del permesso di soggiorno:

•  Percorso giudiziario: nell'ambito dell'accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di una persona straniera, sia nel corso di operazioni di polizia e di indagini, che nel corso di procedimenti penali riguardanti i reati oggeto della legge Merlin. Può esserci sia una esplicita consistente e dettagliata segnalazione sui suoi sfruttatori da parte della vittima, che una vera e propria denuncia.

•  Percorso sociale: nell'ambito di interventi assistenziali dei servizi sociali in cui emergano situazioni di grave pericolo, coercizione e violenza (il permesso è comunque concesso su parere positivo delle Questure).

In ambedue i casi è necessario che sussista per la persona una concreta situazione di pericolo per la propria incolumità.

(Facciamo presente che l'articolo 18 è applicabile anche in casi di tratta e sfruttamento che siano diversi da quello a fine sessuale) .

La domanda di permesso deve essere abbinata ad un preciso programma di assistenza ed integrazione sociale al quale lo straniero deve aderire. Il permesso è concesso per sei mesi; tale periodo è prolungabile ed il permesso è convertibile per motivi di lavoro o di studio. Soprattutto nei primi mesi, la vittime possono essere accolte nelle cosiddette "case di fuga", che sono particolari centri di accoglienza, distanti dai luoghi in cui le vittime sono state liberate, tenuti in condizione di estrema sicurezza e segretezza.

Il permesso può essere revocato per l'avvenuta interruzione del programma di assitenza o per condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Sottolineamo il fatto che la stragrande maggioranza delle Questure in Italia tende ad applicare la norma solamente nell'ambito del percorso giudiziario, preferibilmente dietro denuncia da parte della vittima: questa condotta è secondo molti, noi compresi, discutibile.

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